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LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI | IMPOSTE DA APPLICARE IN CASO DI COMPRAVENDITA

In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o alternativamente l'Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale. Quando il venditore è un soggetto Iva che opera nel settore dell'edilizia (ad esempio, un'impresa di costruzioni), sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita bisognerà corrispondere:

  • Iva al 10% (4% se trattasi di prima casa)
  • Imposta di registro in misura fissa: € 168
  • Imposta ipotecaria in misura fissa: € 168
  • Imposta catastale in misura fissa: € 168

Negli altri casi (ad es., nell'acquisto da un privato) le imposte da corrispondere sono:

  • Registro, 7% (3% se trattasi di prima casa)
  • Ipotecaria, 2% (in misura fissa se si tratta di prima casa)
  • Catastale, 1% (in misura fissa se si tratta di prima casa)


Per la compravendita di terreni edificabili ed agricoli le aliquote dell'imposta di registro sono dovute rispettivamente nella misura dell'8% e del 15%.

La base imponibile ai fini dell'imposta di registro e dell'iva. La base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto. Le imposte (registro, imposte ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

Se l'ufficio ritiene che il valore venale dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso. Nel caso, però, che il contribuente abbia dichiarato in atto un valore non inferiore a quello determinato su base catastale, l'ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Per le cessioni soggette all'IVA la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti. Se il contribuente ha dichiarato nell'atto di vendita del fabbricato un corrispettivo non inferiore a quello determinato in base ai parametri catastali, l'Ufficio non procede alla rettifica, salvo che da altri atti e documenti non risulti un corrispettivo superiore.

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:

  • 110, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
  • 55, per i fabbricati della categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 37,4, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 75 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

L'acquisto della prima casa

L'acquisto della prima casa gode di particolari agevolazioni:

  • sia l'imposta di registro che in alternativa l'Iva si pagano con aliquote ridotte
  • le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa

Le agevolazioni sono previste per quegli atti che comportano l'acquisto della proprietà, nuda proprietà, diritto d'abitazione, uso o usufrutto. Venditore operante nel settore dell'edilizia. L'Iva si paga con l'aliquota ridotta al 4%. L'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa pari a 168 euro ciascuna.

Nelle altre ipotesi:

  • L'imposta di registro si paga con l'aliquota del 3% in luogo del 7%
  • Le imposte ipotecarie e catastali si pagano ognuna in misura fissa di € 168


I VANTAGGI DELLA PRIMA CASA

IMPOSTA      PRIMA CASA     ALTRE

Acquisto da privato    
REGISTRO        3%              7%
IPOTECARIA     168 euro      1%
CATASTALE     168,11 euro    1%

Acquisto da impresa edilizia    
IVA                  4%            10% (*)
REGISTRO        168 euro      168 euro
IPOTECARIA     168 euro      168 euro
CATASTALE      168 euro     168 euro
(*) 20% se si acquista da una immobiliare di rivendita

Requisiti per i benefici

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

  • l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v. G.u. n. 218 del 27.08.69)
  • l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel comune in cui svolge la propria attività; se l'acquirente è stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro l'immobile deve essere situato nel comune dove ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
  • di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Acquisto di pertinenze della prima casa

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

C/2 cantina o soffitta
C/6 garage o box auto
C/7 tettoia o posto auto.

Decadenza dall'agevolazione

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

Cause: l'acquirente decade dai benefici quando:

  • le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
  • non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
  • vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno;
  • che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.


Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

La normativa vigente prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.
Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad IVA anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) - ma non prima dell'entrata in vigore della Legge 168/82 - se l'acquirente era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa".

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

  • in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al nuovo acquisto;
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente


Tutte le informazioni sono prettamente informative e non determinano vincolo contrattuale.

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